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Il Decreto Delegato del 21 settembre 2009 n. 127 (che ratifica il Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 86) istituisce il REGISTRO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI.
In particolare, è l’art. 2 a stabilire che tale Registro sia depositato presso la Camera di Commercio che ne cura la tenuta e l’aggiornamento.
Il Certificatore Energetico è un tecnico esperto in materia energetica edilizia, impianti termici e fonti di energia rinnovabili. E’ abilitato - tramite appositi corsi di formazione - a svolgere attività di verifica e controllo sulle prestazioni energetiche degli edifici (per la definizione si veda l’art. 16 Legge 72/2008).
Il Registro contiene i nominativi di coloro che posseggono i requisiti previsti dalla Legge e sono perciò idonei ad esercitare le funzioni di Certificatore Energetico.
Chi desidera iscriversi al Registro, deve presentare l’apposita domanda corredata di relativa documentazione (vedi Modulistica) allo Sportello per l’Energia – istituito dall’art. 29 delle Legge 72/2008. Lo Sportello provvederà a verificare l'effettiva conformità dei requisiti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di Legge e, in caso positivo, esprimerà il proprio parere favorevole.
Solo a questo punto la Camera di Commercio potrà procedere con l’iscrizione al Registro.